La notizia è di pochi giorni fa: Psystar è tornata all’attacco. L’azienda produttrice di cloni è pronta ad uscire dal regime di protezione dalla bancarotta e ha lanciato un nuovo PC con Mac OS X preinstallato.
Nel frattempo, nel vecchio continente, la tedesca PearC si espande in altri paesi, forse con l’intenzione di seguire le orme del clonatore americano, candidandosi a diventare la Psystar europea. Ma nel vecchio continente quali sono le regole? La EULA di Mac OS X ha pieno valore legale?
Per rispondere a questi dubbi e analizzare la situazione in maniera più approfondita abbiamo chiesto un parere al Dottor Gianluca Craia, consulente legale dello staff di noze s.r.l. ed esperto di proprietà intellettuale nel mondo ICT. Oggi ne pubblichiamo la prima parte.
Da quando al MacWorld Expo di San Francisco del 10 gennaio 2006 la casa di Cupertino ha ufficialmente confermato il passaggio alla piattaforma Intel, il suo sistema operativo è divenuto oggetto di interesse e di business per numerose imprese che propongono ai loro clienti sistemi hardware capaci di far girare Mac OS X, alternativi a quelli proposti da Apple stessa.
Uno su tutti per la rilevanza, i numerosi risvolti legali e colpi di scena è il caso Psystar, ma, senza dubbio, molte sono le proposte per costruirsi un sistema Apple “alternativo”.
Appurato che a livello di codice sorgente l’operazione è possibile, la domanda amletica da porsi è: “la normativa vigente permette queste pratiche?”
La risposta è molto complessa, entrano in gioco infatti vari livelli di intervento legislativo a partire dagli accordi internazionali sulla proprietà intellettuale (TRIPs) passando per la normativa comunitaria fino ad arrivare alle previsioni sul diritto d’autore della l. 633/1941 e s.m.i.(Legge sul Diritto d’Autore d’ora in poi LDA).
Quest’ultimo testo normativo ha come scopo la tutela delle opere dell’ingegno di carattere creativo, quindi opere letterarie, musicali, architettoniche, cinematografiche etc… (Cfr. art 1 legge citata).
Dato il rapido sviluppo frutto della rivoluzione digitale, il testo normativo ha subito numerosi interventi successivi, così da adeguare il vecchio impianto alle nuove esigenze della società dell’informazione.
Le varie novelle sono state tutte conseguenti ad esigenze sovranazionali esattamente come sovranazionale e non territoriale è stato lo sviluppo di Internet.
Per questo hanno ricevuto tutela nuove opere dell’ingegno come il software, di pari passo con le nuove manifestazioni di opere dell’ingegno tradizionali, come, ad esempio, le opere musicali o le arti figurative realizzate su formati diffusi attraverso la rete.
In particolare la legge dispone che l’autore dell’opera sia “dominus” incontrastato di essa, non solo nell’immediatezza della realizzazione, come può avvenire per gli altri beni, ma anche una volta che il bene sia entrato nella disponibilità di terzi, che vi siano suoi sviluppi successivi e, soprattutto, in fase di utilizzazione.
Chi realizza un software ne ha un completo controllo e potrà decidere come esso debba essere utilizzato con una quasi totale discrezionalità.
Il titolare del diritto perciò può concedere l’utilizzo del programma ponendo delle restrizioni.
Lo strumento giuridico che consente di mettere in atto queste limitazioni è la licenza, meglio conosciuta come EULA (End User License Agreement)
Il sistema operativo di Apple ne ha una molto particolare. Essa concede l’utilizzo del software solo su un computer Apple.
Di seguito un estratto – grassetto aggiunto per enfasi (per la licenza in versione estesa: http://images.apple.com/legal/sla/docs/macosx105.pdf):
“2. Usi consentiti e restrizioni della Licenza.
A. Uso individuale.
Questa Licenza consente di installare, utilizzare ed eseguire una (1) copia del Software Apple su un solo computer Apple alla volta. L’utente accetta di non installare, utilizzare o eseguire Software Apple su un computer non Apple o di consentire a terzi di farlo. Questa Licenza non permette la coesistenza contemporanea del Software Apple su più di un computer e non consente di mettere a disposizione il Software Apple su un network dove potrebbe essere utilizzato da più computer…”
Secondo quanto sopra, Mac OS X può girare legittimamente solo su hardware marchiato Apple e commercializzato dalla casa di Cupertino, oppure da altri soggetti che con quest’ultima abbiano accordi particolari (al momento nessuno).
Corollario di ciò è che è illegittima la condotta di quel soggetto che installa software coperto dalla licenza di cui sopra su hardware non Apple.
E’ facile ricondurre a questa fattispecie il caso Psystar.
La suddetta impresa infatti fornisce ai propri clienti macchine non Apple sulle quali è preinstallato software coperto dalla licenza richiamata.
Psystar, citata in giudizio, ha improntato la sua difesa argomentando che la licenza Apple rappresenterebbe una violazione delle leggi antitrust, in particolare dello Sherman act e del Clayton act.
In sintesi ad Apple veniva contestato l’applicazione di pratiche monopolistiche: tramite la sua policy di licensing l’azienda di Cupertino avrebbe inciso significativamente sulla possibilità dell’utente di scegliere autonomamente l’hardware.
La tesi è stata chiaramente respinta: non può certo dirsi che Apple sia in una posizione di monopolio, considerato che nel mercato dei sistemi operativi vi sono almeno due solide alternative quali Windows e, almeno in parte, Linux (ad esempio nel mercato dei sistemi operativi in versione “server”). In conclusione non si può certo parlare di single brand-market.
Nonostante la posizione presa dalla corte della California, si va creando nell’ambiente hackintosh il falso mito che in Europa la licenza Apple non reggerebbe di fronte ad una contestazione per violazione delle regole di concorrenza previste dagli art 81 e 82 ss. del TCE (Trattato della Comunità Europea).
Tale analisi si regge su basi poco solide, l’art 81 infatti prevede sanzioni laddove vi siano accordi tra imprese che di fatto diminuiscano la concorrenza e l’art 82 prevede l’abuso di posizione dominante.
Ora, nel caso di specie mancano i presupposti logico-giuridici per l’applicazione delle suddette norme, infatti non c’è un accordo tra imprese (Apple agisce totalmente in autonomia sulla base di un suo business model che non prevede accordi con nessun altro player sul mercato e, anche ove esso esistesse, gli utenti potrebbero comunque rivolgersi ad altri player per ottenere una soluzione sostitutiva) né una posizione dominante.
Le quote di mercato di Apple non la collocano tra i soggetti che il diritto comunitario definisce in posizione dominante, consistendo questa posizione in una situazione di potere economico grazie alla quale l’impresa può “agire in maniera significativamente indipendente rispetto ai suoi concorrenti, ai suoi clienti e, in ultima analisi, ai consumatori” (COM(2008) 832 Def. Comunicazione della commissione Orientamenti sulle priorità della Commissione nell’applicazione dell’articolo 82 del trattato CE al comportamento abusivo delle imprese dominanti volto all’esclusione dei concorrenti).
Appurato che il business model non è anticoncorrenziale, rimarrebbe da verificare se effettivamente sia lecito imporre un utilizzo così ristretto e limitato del software.
Di particolare interesse su questo punto è la recente direttiva di armonizzazione “Direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore” e il suo considerando n° 13 che recita:
“I diritti esclusivi dell’autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera dovrebbero essere oggetto di un’eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all’uso di tale programma da parte del legittimo acquirente; ciò significa che il contratto non può vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessari per l’utilizzazione di una copia di un programma legittimamente acquisita e l’atto di correzione dei suoi errori. In assenza di clausole contrattuali specifiche, in particolare nel caso di vendita di una copia di un programma, il legittimo acquirente di detta copia può eseguire qualsiasi altro atto necessario per l’utilizzazione di detta copia, conformemente allo scopo previsto della stessa“.
Sulla stessa linea l’art 5 rubricato “Deroghe relative alle attività riservate” che recita:
“Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti all’autorizzazione del titolare del diritto gli atti indicati nell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), allorché tali atti sono necessari per un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinazione, da parte del legittimo acquirente, nonché per la correzione di errori…”
Alle disposizioni di cui sopra fa eco il contenuto dell’art 64-ter della LDA.
Come è possibile evincere da quanto sopra, nell’esercizio dei propri diritti, l’autore può limitare l’utilizzo del programma solo laddove vi sia una precisa clausola contrattuale, clausola che, nel caso di Mac OS X, è ben chiara e presente nella licenza (EULA), all’art 2/A.
La restrizione d’uso imposta da Apple perciò è ben valida nel “Vecchio continente”.
Psystar, Pearc in Europa, e tutte le altre imprese che forniscono PC sui quali è installato Mac OS X perciò violano la licenza.
Diverso e più complesso il caso di ApplePC, e ancora più particolare, il caso di EFI-X, ma di questo ci occuperemo nella seconda parte di questa analisi.
La seconda parte dell’analisi del Dott. Gianluca Craia verrà pubblicata domani.
Si ricorda che il contenuto dell’articolo è un opinione personale del suo autore e non ha valore di consulenza.
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Vabbè, una sintesi è auspicabile, al terzo rigo mi ero già rotto...
NoRbA dice:
quoto Norba...I)
io l'ho letta tutta...è molto utile
Questo blog è interessante, ma quando si vanno a scrivere articoli SUI (e non contro) cloni mac gli autori diventano di una faziosità incredibile, proprio come emilio fede ne tuo tiggi. Ma la apple almeno vi paga per tutta questa fedeltà? Finchè un giudice non farà chiudere o multerà queste aziende di cloni io riterrò legittima la vendita del loro prodotto. Non dico che andrò ad acquistare quei prodotti (magari tra qualche, chi lo sa) ma se qualcuno vuole comprarseli non vedo il motivo per cui mettersi sempre in mezzo a difendere la propria fede.
Ovviamente non parlo di questo articolo, parlo di tutti gli altri dove si notano piccoli e apparentemente innoqui attacchi contro qualunque cosa vada contro apple, in particolare i cloni mac.
@ Luca Faligi:
Se una cosa non è legale bisogna considerarla tale finché non lo dice un giudice?
@ Luca Faligi:
Capisco la posizione di Boskoviana memoria: fuori gioco è quando arbitro fischia...ma il gol frutto di una svista arbitrale non fa discutere per tutta la settimana e inveire contro l'ingiustizia?
In quel caso l'arbitro (il giudice del nostro caso) non ha fischiato ma l'ingiustizia si è comunque realizzata e il danno è prodotto.
Non si tratta di difendere Apple, si tratta di dire che è fuorigioco!!!
Se qualcuno ha un'idea, un software, un prodotto migliore la sviluppi ed entri nel mercato a testa alta.
Guardate il fenomeno linux e l'open source, senza la forza delle multinazionali si stanno ricavando una presenza importante nel mercato.
P.S: Per chi richiede la sintesi, I CLONI MAC SONO FUORI LEGGE...almeno per ora.
@ Luca Faligi: come ogni giornalista, anche i blogger che postano qui lasciano trasparire le loro personali opinioni nei loro post; chi scrivendola direttamente, chi lasciandola intuire ai lettori più attenti.
Se uno è contrario ad una certa cosa, parlando e scrivendo esprimerà la sua opinione: non saremmo umani se non avessimo le nostre idee
D'altra parte, però, Voltaire disse: "Non sono d'accordo con te, ma darei la vita per consentirti di esprimere le tue idee." E, parafrasando un pochino possiamo adattare questa frase al nostro caso: "Sono contrario agli Hackintosh, ma se vuoi comprartelo darei la vita perché ti fosse concesso."
Ora: non darei la mia vita perché qualcuno possa acquistare un Hackintosh, ma spero che la mia idea sia stata capita.
AlexMM dice:
CHE PERLA DI SAGGEZZA!!!!GRANDEEEE AlexMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luca Faligi dice:
?? Ma cosa dici? una volta tanto che un giurista chiarisci al di fuori di ogni ragionevole dubbio legale l'illegittimità di un business come quello PearPC, gli si da del fazioso? Ma secondo te le leggi a cosa servono?