La scorsa settimana l’AGCM, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, ha avviato un procedimento nei confronti di Apple e del distributore Comet per stabilire se l’Apple Care Protection Plan venga venduto “senza chiarire al consumatore che il contratto si sovrappone temporalmente al secondo anno della garanzia legale che non comporta costi per il consumatore”.
In parole pover l’AGCM vuole capire se l’offerta di Apple, che prevede un anno di garanzia Apple Care per la maggior parte dei propri prodotti, sia ingannevole oppure no.
La materia non è semplice, la legge europea che la regola relativamente complessa per i non addetti ai lavori – compreso il consumatore medio.
Per capire un po’ di più e cercare, nel limite del possibile, di fare luce sulla questione, abbiamo chiesto un parere legale a Gianluca Craia, dello Studio Legale Craia, patrocinatore e consulente legale d’impresa, esperto di mediazione civile e societaria.
Cosa dice la legge
Partiamo dai punti certi. Negli Stati che aderiscono all’Unione Europea, a seguito della direttiva 99/44/CE, (recepita nell’ordinamento italiano con D.lgs 2 febbraio 2002 n° 24), in caso di vendita di un prodotto ad un consumatore, il venditore ha l’obbligo di consegnare beni conformi al contratto di vendita.
Ciò significa che i beni devono:
- essere idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo (ad esempio: iPhone deve essere in grado di telefonare e connettersi ad internet, fare foto e video ecc.)
- essere conformi alla descrizione fornita dal venditore (su iPhone deve girare iOS 4.3.3 e successivi, il dispositivo deve avere la fotocamera a 5Mpx, essere in grado di girare video in HD e così via)
- presentare le medesime qualità e prestazioni che il consumatore può ragionevolmente attendersi, anche sulla base della pubblicità realizzata dal venditore, produttore o suo agente e/o rappresentante (deve essere veloce, avere funzionalità al top rispetto ai parametri di riferimento, non avere problemi di connessione ecc.)
- essere idonei all’uso particolare richiesto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore
Ogni volta che il bene non rispetta, anche alternativamente, una delle caratteristiche elencate, è non conforme.
Se il bene è non conforme il consumatore ha diritto, a propria scelta e salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile:
- alla riparazione del bene
- alla sostituzione (Ove il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso ovvero che non vi sia stata la riparazione/sostituzione benché richiesta, oppure essa, una volta effettuata, abbia arrecato notevoli inconvenienti al consumatore, il consumatore può richiedere)
- alla riduzione di prezzo
- alla risoluzione del contratto
L’importanza del venditore
La direttiva dice anche e soprattutto che il venditore è responsabile per i due anni successivi alla vendita (o meglio, alla consegna del bene, particolare importante per le vendite online o su ordinazione).
Nel caso in cui sia prevista una garanzia convenzionale (come dovrebbe essere intesa quella di Apple) questa non deve pregiudicare i diritti del consumatore ed inoltre qualsiasi patto che tenda a limitare i diritti suddetti è nullo. Ciò significa che, in ogni caso, la limitazione convenzionale di garanzia viene sostituita dalla garanzia di legge.
Per vedere soddisfatte le sue richieste il consumatore è tenuto a rivolgersi al venditore.
E’ infatti con il venditore che si crea il rapporto contrattuale. La legge, molto semplicemente, assegna al venditore il diritto a rivalersi verso il produttore nel caso in cui il primo abbia dovuto provvedere (soddisfacendola) alla richiesta di garanzia del consumatore .
Quindi in conclusione il consumatore che acquista un iDevice o un Mac o un altro prodotto Apple, ha diritto ad una garanzia non limitabile di due anni da parte del venditore.
Che cosa fa Apple
Apple, in associazione all’acquisto di (o meglio “di alcuni”) prodotti nuovi offre particolari condizioni di garanzia. Offre cioè un servizio di garanzia convenzionale di un solo anno dalla data di acquisto nel quale a suo insindacabile giudizio potrà:
- riparare l’hardware con pezzi nuovi o ricondizionati che garantiscano le medesime prestazioni
- sostituire il dispositivo con uno nuovo o ricondizionato che garantisca le medesime prestazioni
- restituire il prezzo pagato per il dispositivo al compratore
Oltre quanto sopra la garanzia viene esclusa in un’ampia serie di casi (tra cui utilizzo del dispositivo con prodotti non Apple, nel caso in cui il danno sia evidentemente prodotto dal cliente ecc.) In ogni caso si legge nei termini di vendita disponibili sull’Apple Store online che, ove l’acquirente sia un consumatore, la garanzia convenzionale non sostituisce ma si aggiunge a quella di legge.
E qui nascono i problemi. Si dà infatti il caso che Apple offra un servizio di supporto ed estensione della garanzia, a pagamento, denominato Apple Care Protection Plan.
Il problema va quindi scisso in due parti:
- E’ valida la limitazione convenzionale di garanzia? E se sì, in che termini?
- La limitazione convenzionale di garanzia, associata al prodotto “Apple Care Protection Plan” induce in errore il consumatore?
Apple Sales International
Per rispondere al primo quesito è però necessario rispondere ad una domanda a monte: chi è Apple Sales International, quell’entità che fattura i prodotti che acquistiamo in Italia e nell’Unione Europea?
E’ un rivenditore di prodotti Apple o é il “PRODUTTORE” (ai sensi della legge per produttore deve intendersi sia il fabbricante del bene sia l’importatore nell’UE del bene di consumo, sia colui che appone il suo nome, marchio o segno distintivo sul prodotto)?
La distinzione è sostanziale.
Se infatti Apple Sales International è un rivenditore dei prodotti Apple, dovrà necessariamente riconoscere la garanzia di legge (durata di due anni dalla consegna del bene e diritto del consumatore di scegliere il rimedio da lui preferito).
Se invece Apple sales International è un produttore, si potrebbe dire che il consumatore ha diritto alla garanzia di legge da parte del rivenditore e in associazione ad essa alla garanzia offerta dal produttore, dando quindi un significato concreto a quella frase tanto misteriosa al punto 10.3 del contratto di Apple Care Protection Plan secondo cui (in maiuscolo nel contratto) “SE SIETE UN CONSUMATORE QUESTA GARANZIA SI AGGIUNGE A QUELLA DI LEGGE E NON INFICIA IN ALCUN MODO I DIRITTI A VOI SPETTANTI IN BASE ALLA LEGGE”. (¹)
In ogni caso quest’ultima tesi sarebbe difficilmente difendibile posto che la garanzia offerta non aggiunge ed anzi offre condizioni peggiori rispetto a quella di legge rimanendo perciò totalmente inutile.
Apple Care Protection Plan è ingannevole?
Chiarito quanto sopra ci si può chiedere se vi siano problemi anche con Apple Care Protection Plan. Visto che la garanzia dei prodotti è per legge della durata di due anni, si può sostenere che Apple Care Protection Plan si sovrapponga alla garanzia di legge.
In pratica va capito se Apple, utilizzando la scorretta informazione relativa alla garanzia limitata (“vi diamo solo garanzia di un anno e limitata”), induce i consumatori all’acquisto di un servizio a pagamento che per il primo anno non assicura nulla di più di quanto già non sia di titolarità del consumatore stesso in base alla direttiva 99/44/CE.
Ma è effettivamente scorretta l’informazione che viene veicolata?
Le condizioni generali di Apple Care Protection Plan affermano che (in maiuscolo nel contratto): “PER I CONSUMATORI CHE, NEL PAESE IN CUI HANNO EFFETTUATO L’ACQUISTO, BENEFICIANO DELL’APPLICAZIONE DI LEGGI E NORME PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE LE GARANZIE PREVISTE DAL PRESENTE PIANO SONO DA CONSIDERARSI AGGIUNTIVE RISPETTO A TUTTI I DIRITTI E I RIMEDI PREVISTI DA DETTE LEGGI E NORME. NULLA DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE PIANO E’ IDONEO A PREGIUDICARE I DIRITTI DEI CONSUMATORI PREVISTI DALLE LEGGI APPLICABILI, IVI INCLUSO IL DIRITTO DEL CONSUMATORE DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI IN CASO DI INADEMPIMENTO PARZIALE O TOTALE OVVERO IN CASO DI INESATTO ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DI APPLE”.
In pratica Apple assicura che se sei un consumatore, Apple Care Protection Plan si aggiunge ai tuoi diritti, quindi, in teoria, l’estensione di garanzia dovrebbe avere efficacia trascorso il secondo anno previsto dalla legge configurando una copertura di 2 + 2 ( o 3 in funzione del prodotto acquistato)
Fin qui “nulla quaestio”: Apple nel contratto sembra ben aver spiegato il contenuto della garanzia.
Il problema vero però non è che cosa è scritto nel contratto (che se del caso riguarda l’esecuzione dello stesso la sua validità ed efficacia), ma come Apple conduca il consumatore ad acquistare Apple Care Protection Plan (e quindi se carpisca il consenso del consumatore alla conclusione del contratto di acquisto in maniera fraudolenta).
Se aprite la pagina di Apple Care trovate, nella panoramica relativa ad iPhone (uguali le panoramiche per altri prodotti), questa presentazione: “ogni iPhone viene fornito con una garanzia limitata di un anno per la copertura dei costi di riparazione dell’hardware e fino a 90 giorni per l’assistenza tecnica” e un apice che rimanda ad una nota a pié pagina in cui si specifica che “Nell’acquisto di iPhone sono compresi 90 giorni di assistenza tecnica. I vantaggi di AppleCare Protection Plan integrano gli eventuali diritti di tutela del consumatore previsti dalle leggi vigenti nella propria giurisdizione”.
In effetti il messaggio inviato e di immediata percezione da parte del consumatore è “attento, hai solo un anno di garanzia se vuoi stare tranquillo acquista il mio servizio di estensione”.
Non può non rilevarsi la sproporzione tra i due messaggi: quello relativo alla limitazione di garanzia, in primo piano e completo e quello relativo ai diritti del consumatore, in nota e contenente un generico rimando alle normative territorialmente applicabili.
In un rapporto in cui il potere contrattuale pende decisamente a favore del venditore, l’obbligo di buona fede nelle trattative (1337 c.c.) è più intenso proprio in capo a quest’ultimo.
E’ quindi il soggetto più forte che deve informare in modo compiuto la propria controparte al fine di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi della stessa.
Per di più il d.lgs 147/2005 dispone che nel caso in cui un testo pubblicitario utilizzi il termine garantito esso deve essere accompagnato “dalla precisazione del contenuto e delle modalita’ della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalita’ della garanzia offerta deve essere integrato dall’esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime”
Ora il link ipertestuale sul sito apple (http://www.apple.com/legal/warranty/) rimanda ad una pagina in inglese, nella quale è necessario cliccare su un ulteriore link iper accedere ai vari testi realtivi alle garanzie per i prodotti Apple. I testi sono chiaramente in tutte le lingue del mondo, ed anche, da qualche parte tra le centinaia di pagine, in “italiano-legalese” di modo che per capirne il senso è necessario farne una difficile interpretazione
Il testo quindi appare tutt’altro che facilmente conoscibile come richiesto dal d. lgs. 147/2005.
Non è questa certamente la sede per prendere una posizione definitiva sulla questione. In conclusione, viste le carte e gli obblighi di legge, l’impressione è che il procedimento dell’AGCM sia fondato su basi solide.
N.B. In questo articolo non è stato volutamente affrontato l’aspetto risarcitorio della vicenda che benché strettamente legato, prescinde da un provvedimento dell’AGCM. La questione, infatti, è particolare e andrebbe affrontata caso per caso posto che sarebbe necessario determinare se il consenso all’acquisto di Apple Care Protection Plan è stato carpito, in modo determinante, con dolo (art 1439 c.c.), oppure se si tratta solo del c.d. dolo incidente (1440 c.c.). In pratica si tratta di valutare se il consumatore, ove avesse ricevuto tutte le informazioni necessarie, avrebbe deciso di non acquistare il servizio Apple Care Protection Plan oppure avrebbe comunque concluso il contratto ritenendo però equo un prezzo inferiore ( minor aggravio) oppure un periodo più lungo (almeno di un anno) di estensione (maggior vantaggio).
Nel primo caso il contratto sarebbe annullabile nel secondo invece il contratto sarebbe valido ed efficace ma il consumatore avrebbe diritto ad un risarcimento del danno pari al minor vantaggio o al maggior aggravio sostenuto rispetto alle condizioni che si sarebbero ottenute in assenza di asimmetria informativa.
NOTE:
¹ – La posizione di “rivenditore” per Apple Sales International mi sembra la più probabile visto che è il soggetto che offre in vendita il prodotto secondo quanto indicato nelle definizioni contenute nei Termini Generali di Vendita di Apple Store. Questa è comunque solamente un’ipotesi, da prendere con le molle. Per una maggiore certezza sarebbe probabilmente necessario indagare nei rapporti societari tra le controllate e partecipate di Apple Inc.
Andrea 07/06/2011 il 13:12
Ciao a tutti,
bell’articolo, molto interessante.
Ma alla fine sul mio MBpro senza alcun piano aggiuntivo ho diritto ai 2 anni indicati dalla legge?
Ottimo sito…..
Ciao
Mattia 07/06/2011 il 13:54
Ottimo articolo! Grazie!
Ps. Anche io chiedo: il mio macbook pro preso da un premium reseller ha la garanzia di 2 anni quindi?
Tamet83 07/06/2011 il 14:00
Io so questa cosa: Apple non fa scontrino fiscale, bensì fattura. La differenza tra le due modalità e che la fattura impone solo un anno di garanzia, mentre lo scontrino 2.
Non so se quello che dico è vero oppure no, ma mi sembra di avere letto qualcosa a riguardo sul web.
Sinceramente da tutta la disanima che è stata fatta non ci ho capito un gran che, il “nocciolo” della questione continua a sfuggirmi :/
Roby 07/06/2011 il 14:59
Ottimo articolo, grazie.
@3 in realtà se fai fattura con p.iva (cioè come professionista ad esempio) hai un anno, altrimenti come comune privato (se sulla fattura c’è solo il tuo CF o nome, ecc) hai 2 anni.
Il dubbio mio è: io lo so di aver diritto a 2 anni, tant’è che il mio MB unibody 2008 allora l’avevo preso per l’università con il relativo sconto. Il punto è che ero e sono altrettanto consapevole che ottenere il riconoscimento dei 2 anni (proprio per il basso potere contrattuale che ho di fronte ad apple, ma anche di fronte ad un negozio) è quasi impossibile se non paghi un avvocato.. per cui ho detto: “apple care mi costa meno dell’avvocato, quindi tanto vale farla”
Speriamo nell’agicom e magari dopo in una bella class action che serva di lezione ai vari furbetti ;)
Ciao
R
Pietro 07/06/2011 il 15:54
Anche io come Roby mi sono visto “costretto” ad acquistare Apple Care, ma se la legge mi da’ diritto a due anni, a questo punto o Apple mi aggiunge un anno in più o mi risarcisce un anno di garanzia “Rubato”…speriamo bene era ora che qualcuno prendesse le difese di noi consumatori…
Caustic86 07/06/2011 il 16:06
ehm… in poche parole? :D
augustido 07/06/2011 il 16:46
Io credo ke Apple Care sia una gran bella cosa…io l’ho quasi su tt…e ci ho sempre guadagnato! Tra sostituzioni e riparazioni varie…
Grande Apple!
Andrea 07/06/2011 il 16:53
@ Tamet83
quello che dici non è esatto: alla fine importa se tu sei un consumatore o meno. Se tu utilizzi il bene nell’ambito del tuo lavoro non puoi essere considerato tale e pertanto hai la garanzia di legge di un anno. Se invece sei un consumatore la garanzia è di due anni e copre i vizi di conformità
Andrea 07/06/2011 il 16:56
“vizi di conformità”???? la webcam del mio MBpro dopo un anno e mezzo ha smesso di funzionare, utilizzando il laptop in ambito privato posso pretendere la sistemazione in garanzia della webcam??
Simo 07/06/2011 il 17:34
io penso che la cosa giri intorno ai vizi di conformità.. almeno io l’avevo sempre intesa così: 2 anni di garanzia come dice la legge per i vizi di conformità.. il che vuol dire che se mi pubblicizzano un MB con la webcam, questa deve funzionare.. se così non fosse ho due anni di tempo per andare a dire al mio rivenditore che questa non ha mai funzionato!
Poi l’Apple Care serve per le riparazioni.. cioè uso il mio nuovo MB e dopo il primo anno di utilizzo tutto va bene, ma ad un anno e due mesi mi salta la webcam, se ho l’apple care vado e me lo faccio sostituire con pezzi originali e se non sbaglio a condizioni più vantaggiose.. Boh allora forse ho capito male io…
klerik 08/06/2011 il 00:10
Simo hai capito male tu…due anni sono anche per difetti che escono fuori nella durata del periodo…a me è saltata la scheda madre di un Toshiba alcuni anni fa un mese prima della scadenza dei due anni, sostituita la scheda e riparato senza cacciare un euro. Se fosse così semplice non applicare questa garanzia come per legge, secondo voi non lo farebbero anche tutte le altre marche di qualunque oggetto??
La realtà è che Apple applica la legge americana in tutto il mondo e se ne frega di quanto succede negli altri stati.
Cmq personalmente ipad comprato a Mediaworld, schermo difettoso dopo un paio di giorni cambiato senza problemi.
123456 08/06/2011 il 00:37
la cosa interessante sarebbe sapere di chi sia la proprieta’ dei cellulari che le varie vodafone/tim/tre vendono con contratto di due anni a rate… se l’iphone si guasta durante il secondo anno di contratto cosa succede? cosa fanno vodafone/tim/tre? il consumatore si trova con un fermacarte e cosa deve fare?
bLax 08/06/2011 il 00:52
@ Simo:
si ma scusa…..il fatto che la mobo del mio mbp si sia bruciata entro i due anni, non sarebbe un “vizio di conformità”? :| ovvero non conforme alla descrizione del prodotto nel contratto?
il mbp ha smesso di funzionare, ma sula scatola c’è scritto che se lo accendo devo vedere il desktop prima o poi….eh!
basterebbe che l’UE spiegasse se il vizio di C. è solo all’atto acquisto (ma allora che servono 2 ani scusate?!?!? me ne accorgo subito che la webcam non và!) o è anche in divenire nei due anni…..tutto qui
Skillsfactory 08/06/2011 il 10:11
Mi informai tempo fa per problemi avuti con il telefono di un altro produttore, all’atto pratico la questione è molto più complessa rispetto a quello che dice la legge.
Nel mio caso il telefono era arrivato guasto, torno dal rivenditore che mi dice che il produttore in questione non copre i D.O.A., quindi mi avrebbero riparato il prodotto, solo che io come riporta il seguente testo volevo la sostituzione del bene:
“Se il bene è non conforme il consumatore ha diritto, a propria scelta e salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile: ecc…”
Ma il punto sopra riportato non è stato rispettato, visto che mi è stato consegnato morto e il rivenditore ha deciso lui di ridarmi indietro i miei soldi con 40 giorni di ritardo dato che io non volevo un telefono riparato pagato per nuovo.
L’onere della prova è a carico del consumatore, ma anche quando il difetto di conformità è palese la strada non è così in discesa come si può pensare.
Dal mio punto di vista ciò che Apple fa dicendolo molte altre aziende lo fanno senza dirtelo, è questo il punto, non sono molte le aziende che danno realmente due anni di garanzia, spesso è il rivenditore a farlo, rimettendoci di tasca sua.
All’AGCM hanno mai provato a leggere la garanzia dell’HTC TyTN2 che in parole povere dice che il prodotto non è coperto da garanzia?
C’è scritto che il prodotto non è coperto da garanzia per difetti che si vengono a creare a causa dell’uso normale del prodotto, in parole povere dopo qualche mese che avevo il telefono HTC ha voluto 80 Euro per la sostituzione del connettore mini usb del telefono perché si erano dissaldati i contatti interni (che poi il problema vero era sul processore, ma lasciamo stare), per HTC se un tasto smette di funzionare paghi per fartelo riparare, ma siamo matti?
Facciano le cose per bene e si snocciolino tutte le condizioni di garanzia dei vari produttori che alla fine Apple è il male minore…